Le autorita' giudiziarie di una Parte contraente non eserciteranno la giurisdizione sulle controversie civili tra il comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altra Parte contraente, qualora dette controversie concernano l'adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
