Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro in prossimita' o sulla costa dell'altra Parte contraente, la nave ed il carico godranno, nel territorio di quest'ultima, gli stessi diritti e benefici che sono accordati alle navi ed ai carichi nazionali. Al comandante, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave stessa ed al suo carico, saranno prestati in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari nella stessa misura e con le stesse modalita' applicabili alle navi battenti bandiera nazionale. Il carico e gli oggetti recuperati dalla nave che abbia subito naufragio od altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio o diritto doganale, sempre che permangano allo stato di merce estera e non vengano destinati alla utilizzazione o al consumo sul territorio dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art13 · fonte su Normattiva