Le disposizioni del presente Accordo non si estendono:

  • a)all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra Parte contraente ed alla navigazione interna;
  • b)all'esercizio della pesca;
  • c)all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, l'assistenza marittima ed il salvataggio;
  • d)ai privilegi concessi alle societa' per lo sport;
  • e)alle misure promozionali in favore dell'industria nazionale delle costruzioni navali e dell'esercizio della navigazione marittima, stabilite con leggi speciali;
  • f)al trasporto di passeggeri che godono di particolari agevolazioni;
  • g)ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere, o a quei porti, a quelle zone o parti di porti, destinati esclusivamente o prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone o parti di porti si renda necessaria per determinati periodi o circostanze l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente all'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art15 · fonte su Normattiva