Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti contraenti in materia di interpretazione o di applicazione del presente Accordo sara' risolta mediante negoziati diretti tra le autorita' competenti delle due Parti contraenti. Qualora le controversie non potessero essere soddisfacentemente risolte, si cerchero' una soluzione per le vie diplomatiche.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art17 · fonte su Normattiva