Qualsiasi controversia, insorgente tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione che le stesse Parti contraenti non potessero risolvere soddisfacentemente per via diplomatica, sara' sottoposta - ad iniziativa di una delle Parti contraenti - alla Corte internazionale di giustizia, sempre che le Parti contraenti non convengano di ricorrere ad altri mezzi pacifici di soluzione per la controversia stessa.
Testo vigente dal 19 novembre 1977
