Qualsiasi controversia, insorgente tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione che le stesse Parti contraenti non potessero risolvere soddisfacentemente per via diplomatica, sara' sottoposta - ad iniziativa di una delle Parti contraenti - alla Corte internazionale di giustizia, sempre che le Parti contraenti non convengano di ricorrere ad altri mezzi pacifici di soluzione per la controversia stessa.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art16 · fonte su Normattiva