I comuni e le frazioni situati sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conservano i beni immobili di qualsiasi natura di loro proprieta', che, in seguito alla determinazione dei nuovi confini attualmente sono siti nel territorio dell'altra Parte. Cio' vale anche per il caso che il nuovo confine abbia diviso il territorio del comune.

Testo vigente dal 21 maggio 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-09-29;2852~art7 · fonte del testo