Restano inalterate le servitu' boschive e di pascolo, nonche' tutti gli altri diritti ed oneri reali di diritto privato che, in base ai libri pubblici o in base ad usucapione, gravano su stabili situati in una delle parti del comune, diviso dal nuovo confine, a favore degli stabili situati nell'altra parte del comune.
Testo vigente dal 21 maggio 1928
