Restano inalterate le servitu' boschive e di pascolo, nonche' tutti gli altri diritti ed oneri reali di diritto privato che, in base ai libri pubblici o in base ad usucapione, gravano su stabili situati in una delle parti del comune, diviso dal nuovo confine, a favore degli stabili situati nell'altra parte del comune.

Testo vigente dal 21 maggio 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-09-29;2852~art10 · fonte del testo