[1]I diritti patrimoniali delle Vicinie ed altre Associazioni agrarie (Nachbarschaften, Alpengenossenschaften, Alpengemeinschaften, ecc.), esistenti al 3 novembre 1918, sono conservati nello stato in cui si trovavano a tale data.

[2]Ai diritti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8, e per l'esercizio di essi saranno osservate le norme dell'articolo 11.

Testo vigente dal 21 maggio 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-09-29;2852~art9 · fonte del testo