[1]I diritti patrimoniali delle Vicinie ed altre Associazioni agrarie (Nachbarschaften, Alpengenossenschaften, Alpengemeinschaften, ecc.), esistenti al 3 novembre 1918, sono conservati nello stato in cui si trovavano a tale data.
[2]Ai diritti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8, e per l'esercizio di essi saranno osservate le norme dell'articolo 11.
Testo vigente dal 21 maggio 1928
