[1]Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio 1970.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~art27 · fonte su Normattiva