cooperazione scientifica e tecnologica realizzata in conformita' al presente Accordo, potra' assumere, sulla base di reciprocita' e di mutuo consenso, le seguenti forme: - scambi di informazioni e di dati scientifici e tecnologici; - scambi di visite di delegazioni scientifiche e tecnologiche, di ricercatori, di altro personale scientifico e tecnologico nonche' di studenti di livello superiore; - organizzazione di seminari bilaterali scientifici e tecnologici; - ricerche congiunte su temi di' comune interesse; - corsi di addestramento e formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel campo scientifico e tecnologico.

Testo vigente dal 10 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287~accordo-art19 · fonte su Normattiva