[1]Articolo II. (Sede centrale)
[2]SEZIONE 3.
[3]Il Governo fornira' o fara' in modo che siano messi a disposizione del Fondo, finche' avra' sede in Roma, locali adeguati e servizi necessari al suo funzionamento. Detti locali saranno forniti a titolo gratuito, eccezion fatta per quelle spese menzionate alle lettere (c) e (d) della presente sezione. In adempimento di questa disposizione: (a) il Governo assistera' il Fondo per la locazione dell'immobile descritto nell'Allegato al presente Accordo. In particolare rimborsera' al Fondo ogni corrispettivo pagato per tale locazione; (b) il Governo sosterra' tutte le spese della fornitura di mobili ed attrezzature, inclusa quella necessaria per l'interpretazione simultanea e per le comunicazioni interne, nonche' per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni e per i servizi pubblici, e per le modifiche e la ristrutturazione dell'immobile indicato alla lettera (a). Tutti i beni e tutte le attrezzature a tal uopo forniti rimarranno di proprieta' del Governo. Il Fondo Partecipera' ad ogni decisione riguardante la ristrutturazione, l'arredamento e l'attrezzatura di tale immobile; (c) il Fondo sosterra' le spese di manutenzione ordinaria dei locali, compreso il mobilio, delle attrezzature e di altri servizi ed inoltre delle comunicazioni e dei servizi pubblici nella loro totalita'; (d) il Fondo provvedera' a stipulare un'assicurazione in copertura di ogni responsabilita' civile riguardo all'immobile descritto in Allegato; (e) il Fondo e il Governo controlleranno l'adeguatezza dei locali e dei servizi forniti al Fondo ai sensi delle lettere (a) e (b) in base alle necessita' del Fondo stesso, ad una data ritenuta opportuna da ambo le parti.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
