[1]Articolo IV. (Protezione della sede centrale)

[2]SEZIONE 5.

[3](a) Le competenti Autorita' italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la sicurezza e la tranquillita' della sede centrale siano turbate da persone o gruppi di persone che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle sue vicinanze. Le competenti Autorita' italiane avranno cura che sia assicurata nelle vicinanze della sede centrale un'adeguata protezione di polizia; (b) a richiesta del Presidente, le competenti Autorita' italiane forniranno forze di polizia sufficienti ad assicurare all'interno della sede centrale il mantenimento dell'ordine.

[4]SEZIONE 6.

[5]Le Autorita' italiane competenti adotteranno ogni misura ragionevolmente necessaria per assicurare che non venga ostacolato il corretto funzionamento della sede centrale.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artiv · fonte su Normattiva