Art. 5 — Sicurezza della sede
1. Le competenti Autorita' italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillita' della sede sia turbata da persone, o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione, o che provochino disordini nelle sue immediate vicinanze. 2. Il Governo italiano avra' cura di assicurare una adeguata protezione all'esterno della sede stessa. 3. Pur non facendo essa parte della sede della MFO, il Governo italiano assicurera' un'adeguata vigilanza all'esterno della residenza del Direttore generale.
Testo vigente dal 8 gennaio 1983
