[1]Articolo VI (Beni appartenenti al Fondo)

[2]SEZIONE 8.

[3]Il Fondo e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque posseduti godranno dell'immunita' di giurisdizione, tranne in quei casi particolari, in cui il Fondo stesso vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia all'immunita' di giurisdizione non comportera' necessariamente la rinuncia all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia.

[4]SEZIONE 9.

[5]I beni di proprieta' del Fondo, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento, sia esso a seguito di azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

[6]SEZIONE 10.

[7]Gli archivi del Fondo ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o che siano in suo possesso, saranno inviolabili ovunque siano situati e da chiunque siano posseduti.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artvi · fonte su Normattiva