1. I rappresentanti delle Parti contraenti costituiranno, nell'ambito dei consiglieri dei governi dei paesi della CEE per i problemi dell'ambiente, l'Organo esecutivo della presente Convenzione e si riuniranno almeno una volta all'anno in tale qualita'. 2. L'Organo esecutivo:

  • a)passera' in rassegna l'attuazione della presente Convenzione;
  • b)costituira', se necessario, gruppi di lavoro per studiare le questioni legate all'attuazione ed allo sviluppo della presente Convenzione e, a tale scopo, per preparare gli studi e la documentazione necessari e per sottoporgli delle raccomandazioni;
  • c)svolgera' tutte le altre funzioni che dovessero rendersi necessarie in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione. 3. L'Organo esecutivo utilizzera' i servizi dell'organo direttivo dell'EMEP affinche' quest'ultimo partecipi pienamente alle attivita' della presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati e la cooperazione scientifica. 4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organo esecutivo utilizzera' altresi', quando lo riterra' opportuno, le informazioni fornite da altre organizzazioni internazionali competenti.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;289~art10 · fonte su Normattiva