1. Ogni Parte contraente e' abilitata a proporre emendamenti alla presente Convenzione. 2. Il testo degli emendamenti proposti sara' sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. L'Organo esecutivo esaminera' gli emendamenti proposti nel corso della sua riunione annuale successiva, a condizione che tali proposte siano state comunicate alle Parti contraenti dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa almeno novanta giorni prima. 3. Gli emendamenti alla presente Convenzione dovranno essere adottati con il consenso dei rappresentanti delle Parti contraenti ed entreranno in vigore per le Parti contraenti che li avranno accettati il novantesimo giorno a partire dalla data in cui i due terzi delle Parti contraenti avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario. In seguito, gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte contraente il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte contraente avra' depositato il proprio strumento di accettazione dell'emendamento.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;289~art12 · fonte su Normattiva