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[1]Il Governo ucraino dei Soviety si impegna di non avanzare la domanda di disporre in modo alcuno dei valori e proprieta' dell'ex Governo imperiale e del Governo provvisorio ucraino esistenti in Italia. Il Governo italiano assume un impegno corrispondente riguardo ai valori e alle proprieta' in Ucraina del Governo italiano. Questo articolo non pregiudichera' l'inclusione nel trattato generale previsto nel preambolo, di alcune disposizioni relative alla materia di questo articolo.

[2]Le due parti convengono di custodire e di non trasferire a nessun reclamante prima della conclusione del trattato accennato i valori e le proprieta' sopraindicate soggetti al loro controllo.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2891~art9 · fonte del testo