[1]Articolo III.

[2]Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure possibili al fine di evitare che l'esplorazione delle loro rispettive zone della piattaforma continentale cosi' come lo sfruttamento delle risorse naturali di quest'ultima possano pregiudicare l'equilibrio ecologico od altri usi legittimi del mare.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;290~artiii · fonte su Normattiva