Le Parti contraenti prenderanno tutte le misure possibili per evitare che l'esplorazione della piattaforma continentale nel mare Mediterraneo e lo sfruttamento delle sue risorse naturali pregiudichino l'equilibrio ecologico di questo mare o interferiscano ingiustificatamente con altri usi legittimi del mare stesso.

Testo vigente dal 10 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;348~art5 · fonte su Normattiva