[1](Inquinamento risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo).

[2]Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo, risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art7 · fonte su Normattiva