Le Parti Contraenti collaboreranno in modo da eliminare gli eventuali ostacoli che rendessero difficoltoso lo sviluppo della navigazione fra i porti dei due Paesi e si asterranno da ogni misura che possa limitare le attivita' delle loro navi.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art3 · fonte su Normattiva