Art. 10 (Accordo) — Entrata in vigore e risoluzione
[1]Il presente Accordo entra in vigore dalla data di ricevimento della seconda notifica con la quale ciascuna Parte Contraente comunica ufficialmente all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle procedure interne e di ratifica previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'entrata in vigore del presente Accordo determina automaticamente la cessazione di validita' dell'Accordo in materia di Scienza e Tecnologia firmato il 28 aprile 1978. Tale cessazione di validita' non pregiudichera' l'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validita' dei suddetto Accordo dai 1978. Il presente Accordo e' valido per un periodo di cinque - (5) anni e sara' automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di pari durata. Le Parti Contraenti hanno facolta' di risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento. La risoluzione ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica all'altra Parte Contraente. La cessazione di validita' dell'Accordo non pregiudica l'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validita' dei presente Accordo, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti Contraenti. In fede di che, i Sottoscritti (debitamente autorizzati dai rispettivi Governi), hanno firmato il presente Accordo. Fatto a New Delhi, il 28 novembre 2003 (ventotto novembre duemila tre), in due originali, nelle lingue italiana, indi e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevale il testo inglese.
[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Indiana S.E. Margherita Boniver S.E. Bachi Singh Rawat Sottosegretario agli Affari Esteri Sottosegretario alla Scienza e Tecnologia
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
