I lavoratori ed i membri delle loro famiglie devono rispettare le leggi e le altre disposizioni giuridiche dello Stato di residenza. I lavoratori ed i membri delle loro famiglie possono ricevere ed utilizzare nello Stato di residenza pubblicazioni, materiali audiovisivi e le apparecchiature a cio' necessarie nel quadro delle modalita' che saranno concordate tra gli organi competenti dei due Stati.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
