Ai lavoratori ed ai membri delle loro famiglie viene assicurata l'assistenza sanitaria prevista dallo Stato di residenza. Le necessarie disposizioni di attuazione saranno stabilite di comune accordo tra le autorita' competenti dei due Stati.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;291~protocollo-art6 · fonte su Normattiva