1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro fa si' che, in virtu' delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure, sia considerata illegale qualsiasi utilizzazione dei dati a carattere personale del Sistema informativo doganale a fini diversi dallo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2. 2. I dati possono essere copiati solo per fini tecnici, purche' tale operazione sia necessaria per la ricerca di informazioni ad opera delle autorita' di cui all'articolo 7. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, i dati personali inseriti da altri Stati membri non possono essere trasferiti dal Sistema informativo doganale in altri registri nazionali.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291~convenzione-art14 · fonte su Normattiva