1. I dati delle categorie da (i) a (iv) dell'articolo 3 sono inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto ai fini dell'osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici. 2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie da (i) a (iv) dell'articolo 3 possono essere inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attivita' illecite, vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291~convenzione-art5 · fonte su Normattiva