1. Ciascuno Stato membro designa l'amministrazione doganale competente responsabile a livello nazionale del Sistema informativo doganale. 2. Tale amministrazione e' responsabile del corretto funzionamento del Sistema informativo doganale nello Stato membro e prende le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione. 3. Gli Stati membri si comunicano vicendevolmente quale e' l'amministrazione competente di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 20 agosto 1998
