1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un artista dello spettacolo (quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o un musicista, nonche' uno sportivo) ritrae dalle sue prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono esercitate. 2. Quando il reddito proveniente dalle prestazioni personali di un artista in tale qualita' e' attribuito ad una persona diversa dall'artista medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;292~convenzione-art17 · fonte su Normattiva