[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
[2]Il governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. avendo in vista la creazione di condizioni favorevoli per l'effettuazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente. tenendo conto che la promozione e reciproca protezione di tali investimenti contribuira' allo sviluppo di una cooperazione economico-commerciale e tecnico-scientifica reciprocamente vantaggiosa. hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformita' delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima. Il termine "investimento" comprende, in particolare ma non esclusivamente:
- a)beni (edifici, costruzioni, impianti ed altri beni strumentali) nonche' ogni diritto in rem;
- b)mezzi monetari, azioni, obbligazioni, quote ed altre forme di partecipazione, o titoli:
- c)Diritti a prestazioni di mezzi monetari ed ogni obbligazione avente valore economico:
- d)diritti d'autore, diritti su marchi commerciali, brevetti, designs industriali, nomi commerciali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, tecnologie, know-how;
- e)diritti di attivita' economica che vengano concessi in conformita' di leggi o di contratti e che riguardino in particolare la prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamentodelle risorse naturali.
[4]2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica della Repubblica Italiana o dell'Unione delle Repubbliche Socialiste che abbia facolta', in conformita' alla legislazione del suo Paese, di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia cittadinanza in conformita' con le proprie leggi. Per "persona giuridica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede legale nel suo territorio e che sia stata da essa, a norma di legge, riconosciuta come persona giuridica, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata od altro.
[5]3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, cosi' come definito al punto 1 del presente articolo, ivi compresi, in particolare ma non esclusivamente: profitti o quote di profitti, dividenti, interessi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici.
[6]4. Per "liquidazione di investimento" si intende un disinvestimento totale o parziale, in conformita' con le vigenti leggi del Paese nel quale gli investimenti siano stati effettuati.
[7]5. Per "territorio" s'intende: - il territorio della Repubblica Italiana ed il territorio dell'Unione delle Repubbliche Socialiste, rispettivamente:
[8]- le zone marittime adiacenti ai limiti esterni del mare territoriale di ogni territorio sopra nominato, sulle quali ogni rispettiva Parte Contraente eserciti, in base al diritto internazionale diritti sovrani o di giurisdizione ai fini di prospezione, coltivazion, estrazione, sfruttamento e conservazione di risorse naturali di tali zone.
Testo vigente dal 23 maggio 1991
