CONVENZIONE tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, allo scopo di evitare le doppie imposizioni sui redditi e confermando il desiderio di sviluppare e approfondire la cooperazione economica, culturale, industriale, e tecnico-scientifica, hanno deciso di concludere la presente Covenzione e hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI AI QUALI SI APPLICA LA CONVENZIONE 1. La presente Convenzione si applica ai soggetti che ai fini fiscali sono considerati come residenti in uno o in entrambi gli Stati Contraenti. 2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato Contraente designa:

  • a)per quanto riguarda l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, una persona giuridica o altra organizzazione costituita conformemente alle leggi dell'U.R.S.S. o di qualsiasi repubblica federata che e' considerata persona giuridica ai fini fiscali in U.R.S.S., nonche' una persona fisica considerata ai fini fiscali in U.R.S.S. come residente dell'U.R.S.S.
  • b)per quanto riguarda la Repubblica italiana, una persona giuridica, un'associazione ed ogni altro ente che, conformemente alla Legislazione italiana, sono considerati residenti ai fini fiscali in Italia, nonche' una persona fisica considerata ai fini fiscali come residente in Italia. 3. L'espressione "residente di entrambi gli Stati Contraenti, designa una persona che, conformemente alla legislazione fiscale di uno Stato Contraente, e' considerata residente di questo Stato Contraente ma che, conformemente alla legislazione fiscale dell'altro stato e' contraente, e considerata residente durante lo stesso periodo anche di quest'ltro Stato Contraente. 4. Quando, in base alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
  • a)detta persona e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale dispone di una abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati Contraenti e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
  • b)se non si puo' determinare in quale degli Stati Contraenti detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali oppure se la medesima non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;
  • c)se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la cittadinanza;
  • d)se entrambi gli Stati Contraenti considerano detta persona come proprio cittadino o se nessuno di essi considera detta persona come proprio cittadino, le Autorita' competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo. 5. Quando, in base alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, una persona, diversa da una persona fisica, e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art1 · fonte su Normattiva