due Parti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di Istituzioni culturali dell'altra Parte quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche. Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;293~accordo-art5 · fonte su Normattiva