[1]trasferimento di capitale, profitti e proventi

[2]1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantisce - dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali - liberamente e senza indugi, e comunque non oltre dodici mesi, il trasferimento all'estero dei pagamenti in relazione ad un investimento nella stessa valuta del capitale giunto in origine o in altra valuta convertibile: a. Capitali ed importi aggiuntivi per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti; b. i profitti, i dividendi, le royalties, l'assistenza e compensi tecnici, gli interessi ed ogni altro provento derivante dagli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente nell'altra Parte Contraente; c. tutte le somme dovute per la liquidazione parziale o totale di qualsiasi investimento appartenente ad un investitore di una delle due Parti Contraenti nell'altra Parte Contraente; d. le somme per il rimborso di prestiti connessi all'investimento e dei relativi interessi; e. proventi e guadagni dei cittadini delle due Parti contraenti impiegati o autorizzati a lavorare alle attivita' connesse in un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente; f. risarcimento di cui agli art. 4 e 6, nonche' ogni pagamento dovuto a titolo di surroga per effetto dell'art. 7 del presente Accordo; 2. Il cambio della valuta applicato ai trasferimenti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sara' calcolato al tasso di cambio ufficiale applicato alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento. 3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 saranno considerati assolti quando l'investitore avra' espletato le procedure previste dalla legge della parte contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 20 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;318~accordo-art5 · fonte su Normattiva