[1]E TRASFERIMENTO

[2]1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' in buona fede i seguenti trasferimenti relativi agli investimenti di cui al presente Accordo, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento:

  • a)profitti;
  • b)redditi derivanti dalla totale o parziale vendita e/o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
  • c)royalties e compensi relativi ad accordi per il trasferimento di tecnologia;
  • d)somme pagate in conformita' agli Articoli 4, 5 e 7 del presente Accordo;
  • e)rate di mutui relativi ad un investimento, purche' pagati dall'attivita' dell'investimento stesso;
  • f)salari mensili e stipendi percepiti da impiegati di un investitore i quali hanno ottenuto nel territorio della Parte Contraente ospite i corrispondenti permessi di lavoro in relazione a tale investimento;
  • g)pagamenti risultanti dalla sentenza di un tribunale e/o un tribunale d'arbitrato secondo quanto stabilito dall'Articolo 8.

[3]2. I trasferimenti di cui al presente articolo saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore presenta la domanda per il relativo trasferimento alla banca, alla quale l'investitore ha reso disponibili tali fondi allo scopo del trasferimento. 3. L'investitore puo' scegliere di concordare altrimenti con la Parte Contraente ospite riguardo alle modalita' di rimpatrio o trasferimento di cui al presente Articolo.

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;171~accordo-art6 · fonte su Normattiva