[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA.
[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA
[3]Animati dal desiderio di sviluppare le amichevoli relazioni tra i due Paesi e d'intensificare la collaborazione nel campo della navigazione marittima, Hanno stabilito di concludere il presente accordo.
[4]Articolo 1.
[5]Ai fini del presente accordo:
- a)il termine "nave di una Parte contraente" designa qualsiasi nave mercantile battente bandiera della Parte contraente stessa, conformemente alla propria legislazione, e che svolga effettivamente traffico commerciale;
- b)il termine "membro dell'equipaggio della nave" designa qualsiasi persona, compreso il comandante, che nel corso del viaggio esplichi effettivamente un'attivita' connessa al funzionamento della nave stessa e che sia iscritta nel ruolo dell'equipaggio.
Testo vigente dal 15 luglio 1975
