[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA

[3]Animati dal desiderio di sviluppare le amichevoli relazioni tra i due Paesi e d'intensificare la collaborazione nel campo della navigazione marittima, Hanno stabilito di concludere il presente accordo.

[4]Articolo 1.

[5]Ai fini del presente accordo:

  • a)il termine "nave di una Parte contraente" designa qualsiasi nave mercantile battente bandiera della Parte contraente stessa, conformemente alla propria legislazione, e che svolga effettivamente traffico commerciale;
  • b)il termine "membro dell'equipaggio della nave" designa qualsiasi persona, compreso il comandante, che nel corso del viaggio esplichi effettivamente un'attivita' connessa al funzionamento della nave stessa e che sia iscritta nel ruolo dell'equipaggio.

Testo vigente dal 15 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295~art1 · fonte su Normattiva