Sulla base di quanto enunciato nell'articolo 2 del presente accordo, le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie per migliorare le condizioni di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania e per stimolare lo sviluppo delle relazioni in tale settore. In particolare:

  • a)incoraggeranno la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e della Repubblica socialista di Romania ai traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi e non impediranno alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente di effettuare traffici fra i porti del proprio Paese e quelli di altri Paesi;
  • b)coopereranno all'eliminazione degli ostacoli che potrebbero rendere piu' difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi.

Testo vigente dal 15 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295~art3 · fonte su Normattiva