Sulla base di quanto enunciato nell'articolo 2 del presente accordo, le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie per migliorare le condizioni di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania e per stimolare lo sviluppo delle relazioni in tale settore. In particolare:
- a)incoraggeranno la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e della Repubblica socialista di Romania ai traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi e non impediranno alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente di effettuare traffici fra i porti del proprio Paese e quelli di altri Paesi;
- b)coopereranno all'eliminazione degli ostacoli che potrebbero rendere piu' difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi.
Testo vigente dal 15 luglio 1975
