1. Il funzionario consolare puo' interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative al suo itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave. 2. Il funzionario o l'impiegato consolare puo' accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorita' giudiziaria e altre autorita' locali, puo' prestare loro assistenza (compreso, qualora cio' sia necessario, assicurare loro l'assistenza legale) e puo' fungere da interprete nei rapporti tra loro e le dette autorita'. Tali diritti non possono essere in alcun modo limitati salvo che sia diversamente disposto dalle leggi del territorio nei casi che interessino la sicurezza dello Stato. 3. Senza pregiudizio dei diritti che hanno le autorita' giudiziarie del territorio di esercitare la loro giurisdizione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 29, il funzionario consolare puo' decidere delle controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento, prendere misure per l'ingaggio ed il licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli puo' inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo. 4. Il funzionario consolare puo', qualora sia necessario, disporre per il ricovero in ospedale ed il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio. 5. Il funzionario consolare puo' ricevere, redigere od eseguire qualsiasi dichiarazione, atto di trasferimento od altro documento prescritto dalla legge dello Stato inviante e relativo:
- a)al trasferimento od alla cancellazione dal registro dello Stato inviante di qualsiasi nave;
- b)al trasferimento di proprieta' di una nave in detto registro; o
- c)alla registrazione di qualsiasi ipoteca o garanzia sui una nave di detto Stato. 6. Inoltre, il funzionario consolare puo' prendere misure per l'attuazione delle norme della legislazione dello Stato inviante in materia di navigazione.
Testo vigente dal 13 maggio 1957
