1. Il funzionario consolare ha diritto, purche' il comandante della nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato inviante, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare e redigere quei documenti che possano essere richiesti dalla legge dello Stato inviante come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti, e allo scopo di fornire alle autorita' competenti dello Stato inviante tutte le informazioni in materia di sanita' od altre che le dette autorita' possano richiedere. 2. Il funzionario consolare deve agire con la massima sollecitudine possibile nell'esercitare i diritti che gli sono conferiti dal presente articolo.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art30 · fonte del testo