1. Se una nave dello Stato inviante naufraga nel territorio dello Stato di residenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione e' avvenuto il naufragio deve essere informato al piu' presto del fatto dalle competenti autorita' del territorio. 2. Le autorita' competenti del territorio devono prendere tutte le misure possibili per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni che si trovino a bordo, come pure per prevenire o reprimere il saccheggio o disordini a bordo. Le suddette misure devono essere adottate anche nei riguardi di quegli oggetti appartenenti alla nave o che formavano parte del suo carico e che siano stati allontanati dalla nave. 3. Nel caso in cui la nave abbia fatto naufragio entro un porto o costituisca un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorita' del territorio possono ordinare che vengano prese quelle misure che ritengano necessarie per evitare quei danni che potrebbero essere altrimenti causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi. 4. Nel caso in cui ne' il proprietario ne' i suoi agenti (o gli assicuratori interessati), ne' il comandante sia in grado di concludere gli accordi necessari, il funzionario consolare sara' considerato come autorizzato a prendere, per conto del proprietario, quelle misure che questi avrebbe potuto prendere, se fosse stato presente, per disporre della nave in conformita' con le norme della legislazione del territorio che regolano la materia. 5. Non devono essere applicati dazi doganali (come pure altri tributi applicati all'importazione nel territorio od a causa di essa) dalle autorita' del territorio sul carico, sulle provviste, sull'equipaggiamento, sugli oggetti trasportati o facenti parte del relitto, a meno che non siano trasportati a terra per essere usati o consumati nel territorio. Le autorita' del territorio, tuttavia, qualora lo ritengano opportuno, possono chiedere delle garanzie al fine di salvaguardare i proventi tributari per quanto concerne detti beni. 6. Nessun tributo (salvo i dazi doganali, qualora siano applicabili in conformita' del paragrafo 5) del recente articolo) puo' essere riscosso dalle autorita' del territorio per quanto concerne il relitto, il suo carico od altri oggetti di bordo, salvo quelli dello stesso genere e per lo stesso ammontare che verrebbero riscossi in simili circostanze in relazione alle navi dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 13 maggio 1957
