alle funzioni consolari previste dalla Convenzione di Vienna e della presente Convenzione, il funzionario consolare e' autorizzato a svolgere tutte le altre funzioni che non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente ed al cui esercizio non si oppongano le autorita' di quest'ultimo.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
