A datare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, devono considerarsi abrogate per quanto concerne i territori ai quali la Convenzione si applica le disposizioni della Dichiarazione fra il Regno Unito e l'Italia relativa al recupero delle proprieta' di marinai defunti di uno dei due Stati, firmata a Londra il 17 aprile 1877, nonche' le disposizioni dello Scambio di Note del 31 marzo 1951 tra il Regno Unito e l'Italia per la reciproca estensione ai funzionari consolari dei rispettivi Paesi di alcune franchigie doganali.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art39 · fonte del testo