A datare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, devono considerarsi abrogate per quanto concerne i territori ai quali la Convenzione si applica le disposizioni della Dichiarazione fra il Regno Unito e l'Italia relativa al recupero delle proprieta' di marinai defunti di uno dei due Stati, firmata a Londra il 17 aprile 1877, nonche' le disposizioni dello Scambio di Note del 31 marzo 1951 tra il Regno Unito e l'Italia per la reciproca estensione ai funzionari consolari dei rispettivi Paesi di alcune franchigie doganali.
Testo vigente dal 13 maggio 1957
