[1]Articolo XII.

[2]La presente Convenzione restera' in vigore indefinitamente, ma ciascuno degli Stati contraenti potra', non prima di tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione, denunciarla per iscritto all'altro Stato attraverso le vie diplomatiche. In tal caso la Convenzione cessera' di avere efficacia per le successioni di persone morte alla data o dopo la data (non prima del sessantesimo giorno dalla data della notizia scritta) specificata nella denuncia scritta, o, se non e' specificata la data, da o dopo il sessantesimo giorno dopo quello della notizia scritta. A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, a cio' autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato la presente Convenzione.

[3]Fatta a Londra, in duplice copia, il 15 febbraio 1966, nelle lingue italiana e inglese, avendo i due testi ugual valore.

[4]Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord PADLEY

[5]Per il Governo della Repubblica italiana GUIDOTTI

[6]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI

Testo vigente dal 13 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;793~artxii · fonte del testo