parti contraenti cercheranno di sviluppare la cooperazione economica e tecnica adottando i seguenti provvedimenti:

  • A)incentivando societa' miste di natura tecnica ed economica tra le organizzazioni competenti, enti e istituzioni commerciali nei rispettivi paesi in conformita' a principi da concordare in accordi speciali che saranno stipulati tra le parti a tali fini;
  • B)promuovendo la mutua cooperazione tra i competenti organismi, enti e societa' commerciali nei rispettivi Paesi, in conformita' agli accordi che saranno definiti tra le due parti, per incentivare studi di fattibilita' preliminari all'investimento nei settori industriale, di ingegneria, medicina, elettricita', trasporto e comunicazioni, agroindustriale ed in altri campi ove le parti ravvisino mutuo vantaggio;
  • C)promuovendo la collaborazione economica nei settori di cui sopra e consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilita' dei rifornimenti di energia, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali affidabili investitori, i due Governi dedicheranno particolare attenzione alla ricerca e al trasporto di idrocarburi ed in particolare gas naturali, prodotti petrolchimici e fertilizzanti;
  • D)organizzando programmi di addestramento di personale amministrativo e tecnico;
  • E)scambiandosi visite tra esperti e consulenti per missioni di breve e lungo periodo. Ogni parte si impegna a non far accedere una terza parte a qualsiasi documento o informazione tecnica dell'altra parte senza il previo consenso di quest'ultima.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;298~accordo-art2 · fonte su Normattiva