parti contraenti potranno, se lo riterranno necessario, stipulare accordi o adottare provvedimenti riguardanti la cooperazione tecnica, economica e industriale nei settori sopra citati.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
parti contraenti potranno, se lo riterranno necessario, stipulare accordi o adottare provvedimenti riguardanti la cooperazione tecnica, economica e industriale nei settori sopra citati.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1995-07-05;298~accordo-art4 · fonte su Normattiva