ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro, in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale di investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente. riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai sensi del presente Accordo 1. Il termine "investimento" indica, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformita' con le leggi ed i regolamenti di detta Parte. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:
- a)beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, ivi compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, sempre che possano essere utilizzati ai fini dell'investimento;
- b)azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' i titoli di Stato ed i titoli pubblici in genere;
- c)crediti finanziari od ogni altro diritto per impegni o prestazioni aventi valore economico e relativi ad un investimento, nonche' i redditi reinvestiti, come definito al paragrafo 5 del presente Articolo;
- d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta ed il good will;
- e)ogni diritto di natura economica, conferito per legge o per contratto ed ogni licenza e concessione conforme alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Il termine "investitore" indica una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Il termine "Nazionali" indica:
- a)per quanto riguarda la Repubblica italiana, le persone fisiche il cui status di cittadini italiani deriva dalla legislazione in vigore nella Repubblica italiana;
- b)per quanto riguarda la Repubblica del Congo, le persone fisiche il cui status di cittadini congolesi deriva dalla legislazione in vigore nella Repubblica del Congo. 4. Il termine "persona giuridica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta, come Istituti Pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e questo indipendentemente da fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Il termine "redditi" indica le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per l'assistenza ed i servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale. 6. Il termine "territorio" indica, oltre alle zone delimitate dai confini terrestri, anche le "zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli stati contraenti hanno sovranita' o sulle quali essi esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' e di giurisdizione. 7. Il termine "liquidazione" comprende anche le decisioni di rimpatrio totale o parziale dei capitali realizzati dagli investitori, a prescindere dalla conclusione dei piani di investimento intrapresi.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
