[1]e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 13 e sara' rinnovato tacitamente per periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti non lo denunci per iscritto un anno prima della data di ogni scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui all'Articolo 14, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque anni, a partire dalle date predette. Da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque anni, a partire dalle date predette. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare a Brazzaville il 17 MARS 1994 in lingua francese ed in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Il Segretario di Stato, L'Ambasciatore Straordinario Incaricato della Cooperazione e Plenipotenziario della Repubblica Italiana presso la Repubblica del Congo Jean Bayco ANIZOCK TABOR HOOR TEMPIS LIVI

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;299~accordo-art14 · fonte su Normattiva