[1]ARTICOLO XIII Durata e Scadenza

  • 1)Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 12 e si proroghera' tacitamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ciascuna delle relative scadenze.
  • 2)Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni degli Accordi da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. Fatto in duplice copia in Roma il giorno cinque del mese di giugno dell'anno millenovecentonovanta, in due esemplari originali in lingua spagnola ed in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[2](firma illeggibile) PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA REPUBBLICA ITALIANA (firma illeggibile)

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;342~accordo-artxiii · fonte su Normattiva