' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro un termine di sei mesi, a condizione che il pagamento degli obblighi fiscali abbia nel frattempo avuto luogo. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili al cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;299~accordo-art8 · fonte su Normattiva