Ciascuna Parte Contraente puo' formulare riserve in relazione al paragrafo 2 degli articoli 6 e 7 per quel che concerne l'esigenza di un documento doganale e di una garanzia. Ogni Parte Contraente che abbia formulato riserve, puo' in qualunque momento scioglierle, interamente o parzialmente, per mezzo di una notifica al depositario, indicando la data alla quale tali riserve sono sciolte.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art15 · fonte su Normattiva