Ciascuna Parte Contraente concede ai contenitori di cui all'articolo 3 della presente Convenzione l'ammissione in franchigia di dazi ed imposizioni all'importazione, senza divieti o restrizioni all'importazione di natura economica, ne' limiti d'uso nel traffico interno e senza esigere all'atto della loro importazione ed esportazione, la produzione di documenti doganali o la costituzione di una garanzia, a patto che le condizioni enunciate all'articolo 5 della presente Convenzione siano rispettate.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art4 · fonte su Normattiva