[1]dei Partecipanti Non Ufficiali

[2]1. Lo Stato ospitante riconosce ai Partecipanti Non Ufficiali il potere, nell'ambito della loro attivita' istituzionale, di:

  • a)stipulare contratti,
  • b)acquisire e cedere beni mobili,
  • c)stare in giudizio. 2. Ai fini del paragrafo 1, i Partecipanti Non Ufficiali agiscono a mezzo dei loro Direttori.

Testo vigente dal 25 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;3~accordo-art15 · fonte su Normattiva