[1]dei Partecipanti Non Ufficiali
[2]1. Lo Stato ospitante riconosce ai Partecipanti Non Ufficiali il potere, nell'ambito della loro attivita' istituzionale, di:
- a)stipulare contratti,
- b)acquisire e cedere beni mobili,
- c)stare in giudizio. 2. Ai fini del paragrafo 1, i Partecipanti Non Ufficiali agiscono a mezzo dei loro Direttori.
Testo vigente dal 25 gennaio 2013
